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RICHIESTA DETRAZIONI CARICHI FAMILIARI

ISTRUZIONI

CONSULTAZIONE DETRAZIONI

La videata si raggiunge dal menù principale effettuando la scelta "Detrazioni carichi familiari " e rappresenta l'ultima situazione presente nel sistema. Porre attenzione al messaggio evidenziato nella barra rossa, nella parte alta della richiesta di detrazioni; qualora la barra rossa non evidenzi alcun messaggio, il sistema non ha nulla da segnalare all'utente.

AGGIORNAMENTO E/O NUOVA RICHIESTA DI DETRAZIONI

L'aggiornamento delle detrazione o la variazione dei dati della richiesta già inviata avvengono cliccando sul bottone azzurro "AGGIORNA RICHIESTA" come la presentazione di una nuova richiesta.

Dopo aver cliccato sul bottone azzurro "AGGIORNA RICHIESTA" si presenterà una nuova videata che permetterà di effettuare le variazioni ai dati già presenti nel sistema ed inviare al termine delle operazioni una nuova richiesta.

I campi che è possibile variare sono i seguenti:  

STATO CIVILE Il sistema presenta lo stato civile registrato nel sistema; è possibile variarlo scegliendo una delle possibili opzioni

DATA DI DECORRENZA DELLE DETRAZIONI RICHIESTE

Inserire la data dalla quale si richiede vengano attivate le detrazioni
DETRAZIONE PER PRODUZIONE REDDITO

Scegliere la tipologia di detrazione per produzione reddito associata posizione lavorativa nell'Azienda:

DIPENDENTI: scegliere -> Detrazioni per lavoro dipendente e assimilato

LAVORATORI AUTONOMI: scegliere -> Detrazioni per lavoro autonomo

DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO NON LEGALMENTE SEPARATOMettere il segno di spunta se si ha diritto a questa detrazione; Il segno di spunta si mette o si toglie cliccando con il mouse nel quadratino a sinistra (Normativa )
DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO
 

PRIMO FIGLIO IN MANCANZA DEL CONIUGE

Mettere il segno di spunta se si ha diritto a questa detrazione; Il segno di spunta si mette o si toglie cliccando con il mouse nel quadratino a sinistra (Normativa); il figlio a cui si riferisce la detrazione è il primo della lista dei figli

DATI DEI FIGLI

Per ogni figlio inserire il cognome, il nome, il codice fiscale, la percentuale di detrazione e l'eventuale handicap

DETRAZIONI PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

DATI DEGLI ALTRI FAMILIARI

Per ognuno degli altri familiari inserire il cognome, il nome, il codice fiscale, la percentuale di detrazione e l'eventuale handicap


 

 

 

 

 

INVIO DELLA RICHIESTA

Dopo la compilazione della richiesta cliccare sul bottone verde "INVIA RICHIESTA";

In caso di dati incompleti, sbagliti o incoerenti vengono evidenziati degli opportuni messaggi di errore;

Qualora la richiesta fosse corretta viene registrata nel sistema e viene presentata ricevuta in formato pdf che potrà essere conservata dal richiedente.

ANNULLAMENTO

Se si entrati per errore nella videata di variazione o immisione di una nuova richiesta di detrazioni, si può abbandonare l'attività senza effettuare alcuna variazione cliccando sul bottone rosso "ANNULLA"


PARTE NORMATIVA

Le detrazioni d’imposta previste dagli artt. 12 e 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi ( TUIR ) , sono riconosciute se il percipiente dichiara di avervi diritto.

DETRAZIONI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE

Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente o assimilato, spetta una detrazione dall’imposta lorda rapportata al periodo di lavoro nell’anno e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo. Le detrazioni sono fissate dalla norma secondo importi teorici e spettano effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera i 55.000 euro.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - CONDIZIONI GENERALI

Un familiare ( coniuge, figli o altri familiari indicati dall’art. 433 del c.c.) per essere considerato a carico di un altro, deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il predetto limite è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta; pertanto se alla fine dell’anno solare il familiare ha un reddito complessivo superiore a questo importo, non vi è diritto ad alcuna detrazione anche per i mesi in cui il familiare non ha avuto reddito. Nel predetto importo si computano  anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Periodo per il quale spettano le detrazioni; vi sono due situazioni da distinguere:
a) Il familiare a carico ha superato nell’anno solare il reddito di€ 2.840,51; in tal caso non spetta alcuna detrazione per l’intero anno ( come già indicato sopra )
b) Altri eventi come la nascita ecc….: in tal caso le detrazioni spettano per i mesi in cui vi è la condizione ( es. dal mese di nascita in poi )
Esempio a) il figlio ha cominciato a lavorare nel corso dell’anno e, dal giorno in cui ha cominciato a lavorare al 31.12 dello stesso anno, supererà il reddito di euro 2.840,51. I genitori debbono richiedere la variazione delle detrazioni per togliere il figlio a carico con decorrenza dal gennaio dello stesso anno.
Esempio b) nascita di un figlio il 31 marzo
I genitori devono richiedere le detrazioni per il figlio dal mese di marzo dello stesso anno.

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA - CONDIZIONI PER SINGOLO FAMILIARE

CONIUGE

La detrazione può essere richiesta a condizione che il coniuge non sia legalmente ed effettivamente separato.  Le detrazioni sono fissate dalla norma secondo importi teorici e spettano effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera 80.000 euro.

FIGLI

Le detrazioni per figli spettano a prescindere dall’età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma restando la sussistenza della condizione del limite di reddito.
Le detrazioni sono fissate dalla norma secondo importi teorici e spettano effettivamente nella misura risultante da una formula matematica che consente di determinare importi decrescenti al crescere del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi del tutto se il reddito complessivo supera i 95.000 euro aumentato di 15000 euro per ogni figlio successivo al primo. L’importo teorico è di 800 euro per ciascun figlio, aumentato a 900 euro per i figli di età inferiore a tre anni .Inoltre la detrazione teorica è  aumentata di 220 euro per ogni figlio portatore di handicap e di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico.La legge finanziaria 2008 prevede inoltre che ai genitori con almeno quattro figli è riconosciuta una ulteriore detrazione per carichi di famiglia pari a 1200 euro

ATTRIBUZIONE DELLE DETRAZIONI: Secondo le nuove disposizioni, diversamente da quanto consentito in precedenza, i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per i figli a carico in base alla convenienza economica. Si devono distinguere le seguenti situazioni:


a) Genitori sposati di cui uno fiscalmente a carico dell’altro: la detrazione per i figli compete a quest’ultimo per l’intero importo

b) Genitori entrambi titolari di reddito:

b1) Genitori non legalmente ed effettivamente separati: la detrazione per figli è ripartita nella misura del 50% ciascuno. Si può derogare da questo principio nella ipotesi in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

b2) Genitori legalmente ed effettivamente separati ovvero in caso di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio:La detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario, l’accordo può prevedere la possibilità di ripartizione della detrazione al 50% fra i due genitori o l’intera attribuzione al genitore che ha il reddito più elevato. In caso di affidamento congiunto la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50%tra i genitori; l’accordo può prevedere di attribuire l’intera detrazione al genitore con reddito più elevato.

b3) Genitori non coniugati: trova applicazione la stessa disciplina esposta al precedente punto b2).

c) Assenza del coniuge. Ricorre solo nei seguenti casi:Mancato riconoscimento dei figli da parte di un genitore; Decesso dell’altro genitore; Figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, a  condizione che il richiedente non sia coniugato oppure, se coniugato, si sia successivamente legalmente ed effettivamente separato
La detrazione spetta per intero al contribuente e per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste per il coniuge a carico

ALTRI FAMILIARI

Spetta una detrazione, da ripartire pro- quota tra coloro che ne hanno diritto, per ogni persona indicata nell’art. 433 del c.c. che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.